Spiegazioni sull’EMAp (UFSP)
Le spiegazioni generali sull’elenco ufficiale dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) dell’Ufficio federale della sanità pubblica, sezioni 1–4 e 6. Fa fede il PDF ufficiale dell’UFSP.
Che cos’è l’EMAp?
L’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) è l’allegato 2 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre): elenca i mezzi e gli apparecchi che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) rimunera se un medico li prescrive per l’esame o il trattamento di una malattia. Per ogni posizione stabilisce un importo massimo rimunerabile (IMR), IVA inclusa: l’IMR utilizzazione propria se l’assicurato utilizza da sé il prodotto e l’IMR cure, ridotto, in casa di cura e in caso di fatturazione da parte di infermieri. Fa stato l’elenco ufficiale dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); questa pagina ne riporta le spiegazioni generali.
1 Osservazioni preliminari generali
1.1 Basi giuridiche
La legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) rappresenta la base giuridica per il rimborso di mezzi e apparecchi quali prestazioni obbligatorie da parte dell’assicurazione malattie sociale. Disposizioni più dettagliate in proposito si trovano nell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), completata dall’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31) del Dipartimento federale dell’interno (DFI).
Quale ordinanza amministrativa dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) volta a orientare l’esecuzione, le seguenti osservazioni preliminari e spiegazioni (numeri 2–5) concretizzano le prescrizioni federali determinanti della LAMal, dell’OAMal e della OPre applicabili agli assicuratori-malattie che esercitano l’assicurazione sociale malattie conformemente alla LAMal (art. 2 cpv. 1 legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie [LVAMal; RS 832.12]) e che adempiono così i compiti amministrativi affidati loro nell’ambito dell’esecuzione della LAMal (art. 178 cpv. 3 Costituzione federale [Cost.; RS 101], art. 2 cpv. 4 legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA; RS 172.010]).
Le osservazioni preliminari e le spiegazioni hanno lo scopo di generalizzare l’attuazione nella prassi delle pertinenti disposizioni della LAMal, dell’OAMal e dell’OPre, di garantire un’applicazione uniforme e giuridicamente corretta dell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) e di contribuire a un’interpretazione delle disposizioni federali vigenti che sia adeguata e giusta per il singolo caso. Vincolanti per gli assicuratori-malattie, devono essere rispettate ogni volta che vengono fornite prestazioni secondo l’EMAp.
2 Spiegazioni sulle singole disposizioni della LAMal, dell’OAMal e dell’OPre
2.1 Campo d’applicazione dell’EMAp (prestazioni obbligatorie)
Secondo l’articolo 25 LAMal, i mezzi e gli apparecchi atti a curare o a diagnosticare una malattia ed i relativi postumi sono compresi nelle prestazioni obbligatorie assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), la diagnosi di una malattia si riferisce alla sorveglianza della malattia e del trattamento medesimi. Secondo l’articolo 32 capoverso 1 LAMal, le prestazioni di cui agli articoli 25-31 LAMal devono essere efficaci, appropriate ed economiche e l’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici. L’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni sono riesaminate periodicamente (art. 32 cpv. 2 LAMal). Per garantire alla popolazione cure appropriate e di alto livello qualitativo a costi il più possibile convenienti (art. 43 cpv. 6 LAMal) e definire l’obbligo di assunzione delle prestazioni, il DFI emana disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici stabiliti nell’EMAp (art. 52 cpv.1lett.a n.3 LAMal; art. 33 lett.e OAMal).
Finora l’AOMS ha rimunerato separatamente solo mezzi e apparecchi che possono essere applicati e / o utilizzati direttamente dagli assicurati o, se del caso, con l’aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento. Con la modifica della LAMal del 18 dicembre 2020 (art. 25a e 52 cpv. 1 lett. a n. 3 LAMal; FF 2020 8725), l’AOMS rimunera ora separatamente secondo l’EMAp anche i mezzi e gli apparecchi utilizzati da fornitori di prestazioni (casa di cura, organizzazioni di cure e aiuto a domicilio, infermieri) nell’ambito delle cure secondo l’articolo 25a LAMal, se dispensate in base a una prescrizione medica. In questa nuova regolamentazione rientrano anche mezzi e apparecchi che possono essere utilizzati esclusivamente da infermieri (corrispondenti alla categoria C). I semplici materiali di consumo con un legame diretto con le cure nonché i mezzi e gli apparecchi riutilizzabili per vari pazienti (corrispondenti alla categoria A) non sono rimunerati in base all’EMAp.
Non sono compresi nell’EMAp i mezzi e gli apparecchi che sono utilizzati dai fornitori di prestazioni secondo l’articolo 35 capoverso 2 LAMal (medico, ospedale o altro personale specializzato medico-terapeutico come ad esempio i fisioterapisti) nell’ambito della loro attività non per cure secondo l’articolo 25a LAMal. La loro rimunerazione è stabilita con il relativo trattamento o diagnosi nelle convenzioni tariffali di ciascun fornitore di prestazioni (art. 20 cpv. 2 OPre). Non sono compresi neppure mezzi e apparecchi che non servono al trattamento o alla diagnosi nel senso di una sorveglianza del trattamento di una malattia e dei suoi postumi, nonché i prodotti omologati da Swissmedic come medicamenti che contengono principi attivi.
2.2 Regolamentazione delle rimunerazioni EMAp (art. 20 segg. OPre)
In caso di utilizzo diretto da parte degli assicurati o, se del caso, con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento, o in caso di utilizzo nel quadro della fornitura di cure da parte di personale infermieristico indipendente o da parte di organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio, vengono rimunerati dall’AOMS i mezzi e gli apparecchi elencati nell’EMAp fino all’importo massimo rimunerabile indicato nell’EMAp utilizzazione propria (IMR utilizzazione propria; art. 24 cpv. 1 OPre) se:
- corrispondono alla descrizione di una posizione EMAp;
- sono stati immessi sul mercato ai sensi della legislazione federale o cantonale
- adempiono il necessario scopo terapeutico o lo scopo di vigilanza del trattamento di una malattia e delle sue conseguenze;
- sono prescritti da un medico;
- sono consegnati da un servizio di consegna autorizzato secondo l’articolo 55 OAMal
I mezzi e gli apparecchi utilizzati direttamente dagli assicurati o, se del caso, con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento possono essere prescritti anche da un chiropratico nel quadro dell’articolo 4 lettera c OPre.
In caso di utilizzo di mezzi e apparecchi durante il soggiorno dell’assicurato in casa di cura o di fatturazione da parte di infermieri o di organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio, l’AOMS rimunera i mezzi e gli apparecchi elencati nell’EMAp fino all’IMR ridottoindicato nell’EMAp (=IMR cure; art. 24 cpv. 2 OPre), se sono soddisfatte le condizioni sopra menzionate alle lettere a-d.
Mezzi e apparecchi che non corrispondono alla descrizione di una posizione EMAp non possono essere fatturati a carico dell’AOMS. Emettere fatture facenti riferimento a un numero di posizione analogo è illecito.
I mezzi e gli apparecchi considerati prodotti rientranti nel campo di applicazione dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213), per l’immissione in commercio sul mercato svizzero devono soddisfare i requisiti dell’ODmed (art. 23 OPre). La vigilanza e l’esecuzione dell’ODmed spettano a Swissmedic, Istituto svizzero degli agenti terapeutici, sezione dei dispositivi medici, Hallerstrasse 7, casella postale, CH-3012 Berna.
I mezzi e gli apparecchi considerati derrate alimentari secondo l’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE; RS 817.022.104 [Alimenti a fini medici speciali, v. anche capitolo 3 ODPPE]), per l’immissione in commercio sul mercato svizzero devono soddisfare i requisiti dell’ODPPE (art. 23 OPre). La vigilanza e l’esecuzione dell’ODPPE spettano ai Cantoni.
Per ogni tipo di prodotto di mezzi e apparecchi è fissato un IMR. Per mezzi e apparecchi utilizzati dall’assicurato stesso o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento, si applica l’IMR utilizzazione propria. Per mezzi e apparecchi utilizzati sia dall’assicurato stesso (o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento) sia nell’ambito di una cura secondo l’articolo 25a LAMal vale l’IMR cure ridotto, se il prodotto è utilizzato durante il soggiorno dell’assicurato in casa di cura o è fatturato da infermieri o da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. Gli IMR elencati nell’EMAp rappresentano l’importo massimo che gli assicuratori possono rimunerare nell’ambito dell’AOMS (art. 24 cpv. 3 OPre). Nei limiti di questo IMR l’assicurato può scegliere liberamente uno specifico prodotto idoneo, fermo restando che un eventuale prezzo più elevato è a suo carico (art. 24 cpv. 3 OPre). In caso di utilizzo di mezzi e apparecchi durante il soggiorno dell’assicurato in una casa di cura o di fatturazione da parte di infermieri od organizzazioni di cure e di aiuto a domicilio dovrebbero se possibile trovare impiego prodotti convenienti, in modo da rispettare l’IMR. Rientra nell’obbligo del fornitore di prestazioni informare l’assicurato in merito a costi non assunti dall’AOMS. Mezzi e apparecchi non sono compresi nella protezione tariffale (art. 44 cpv.1 LAMal). Per la rimunerazione di mezzi e apparecchi elencati nell’EMAp, gli assicuratori possono concordare tariffe secondo l’articolo 46 LAMal con le case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio o con gli infermieri (art. 24 cpv.6 OPre).
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è compresa in questi importi. Per la fatturazione è determinante il prezzo effettivo che include l’IVA (attualmente 8.1 % per prodotti rientranti nel campo di applicazione dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici e 2.6 % per prodotti rientranti nel campo di applicazione dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali).Gli IMR dell’EMAp corrispondono di regola a un prezzo medio dei prodotti appropriati disponibili sul mercato. La valutazione dell’economicità tiene conto del prezzo all’estero.
Inoltre, anche per quanto concerne i mezzi e gli apparecchi, l’assicurato partecipa ai costi con aliquota percentuale e franchigia sul massimo importo rimunerabile (vedi art. 64 LAMal, art. 103 OAMal).
2.3 Rapporti con le prestazioni di altre assicurazioni sociali
Per i mezzi e gli apparecchi che possono essere consegnati anche nel quadro dell’obbligo di prestazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), dell’assicurazione invalidità (AI), dell’assicurazione infortuni (AINF) o dell’assicurazione militare (AM) deve essere rispettato il seguente limite nei confronti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS):
Per quanto riguarda il coordinamento delle prestazioni tra le diverse assicurazioni sociali, si rimanda agli articoli 63 e seguenti della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Inoltre, l’articolo 27 LAMal menziona specificamente il coordinamento in caso d’infermità congenite secondo cui l’AOMS, per le infermità congenite che non sono coperte dall’AI, assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia (a causa dell’età dopo il 20° anno o quando un bambino affetto da un’infermità congenita non soddisfa le condizioni assicurative dell’AI).
Se l’utilizzo di mezzi e apparecchi è indicato per una malattia congenita, valgono le disposizioni speciali applicabili alle infermità congenite (art. 27 e 52 cpv. 2 LAMal, art. 35 OAMal). Per le infermità congenite vige per il periodo a partire dal 20° anno d’età un obbligo di assunzione delle prestazioni riguardante le misure mediche che fino a quel momento sono già state rimunerate dall’AI, a condizione che i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE) siano ancora adempiuti. Di conseguenza, secondo l’articolo 52 capoverso 2 LAMal, in materia di infermità congenite sono inoltre assunti i costi delle misure mediche che figurano nel catalogo delle prestazioni dell’AI.
Pertanto se sussiste un obbligo di prestazione di mezzi e apparecchi da parte di AVS, AI, AINF o AM, rimunerazione si svolge secondo le prescrizioni della rispettiva assicurazione sociale (cfr. art. 110 OAMal). Per esempio, in caso di infortunio i costi per mezzi e apparecchi sono a carico dell’AINF se esiste una copertura da parte di un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In particolare, l’AI assume anche i costi di mezzi ausiliari alla deambulazione, ausiliari per l’udito, occhiali e lenti a contatto, calzature ortopediche, ortesi e protesi nonché apparecchi ortofonici elettronici. L’AVS assume anche i costi di scarpe ortopediche prodotte in serie e su misura, apparecchi acustici, occhiali ingranditori e apparecchi ortofonici elettronici.
Se non sussiste alcuna copertura assicurativa da parte di altre assicurazioni sociali, gli assicurati ricevono rimunerazioni secondo le disposizioni della LAMal e le condizioni stabilite nell’EMAp.
L’AOMS non fornisce prestazioni complementari a quelle di AVS, AINF, AI o AM se una di queste assicurazioni sociali è soggetta all’obbligo di prestazione. Per i mezzi ausiliari, ad esempio, l’AOMS non assume le quote di costi non rimunerate dall’AVS.
3 Procedura d’ammissione all’EMAp
Le persone interessate a registrare, modificare o sopprimere una posizione dell’EMAp devono inviare, come primo passo, una richiesta scritta comprendente le informazioni più importanti concernenti il prodotto o il gruppo di prodotti e, se del caso, una descrizione del prodotto, per e-mail o per posta, indirizzandola a [email protected] oppure a:
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Assicurazione malattia e infortunio, sezione Analisi, mezzi e apparecchi (AMG), segreteria CFAMA-EMAp, Schwarzenburgstrasse 157,3003 Berna
Le richieste saranno esaminate dalla sezione summenzionata e, concluse le verifiche e le analisi di mercato, sottoposte alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA), che emetterà una raccomandazione all’attenzione del DFI, da cui verrà presa la decisione definitiva.
4 Struttura dell’EMAp
4.1 Gruppi di prodotti
I prodotti sono divisi in gruppi secondo la loro funzione. Rispetto agli altri elenchi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie l’EMAp ha la particolarità di menzionare solo descrizioni generali dei prodotti senza indicare alcuna marca.
Le disposizioni citate sotto il titolo di un gruppo o sottogruppo di prodotti valgono per tutte le posizioni del gruppo (p. es. per formati diversi, non elencati, del materiale per medicazione).
Nei gruppi di prodotti esistenti sono elencati prodotti che possono essere utilizzati sia dall’assicurato stesso o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento sia nell’ambito di una cura secondo l’articolo 25a LAMal (corrispondenti alla categoria B). In caso di utilizzo da parte dell’assicurato stesso (o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento) si applica l’IMR (= IMR utilizzazione propria: art. 24 cpv. 2 OPre). In caso di utilizzo del prodotto durante il soggiorno dell’assicurato in una casa di cura o di fatturazione da parte di infermieri o di organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio si applica un IMR ridotto (= IMR cure; art. 24 cpv. 2 OPre).
I mezzi e gli apparecchi utilizzati o applicati esclusivamente da infermieri e che non possono essere utilizzati dall’assicurato stesso oppure con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento sono contenuti nell’EMAp e collocati nella categoria C. Dal momento che questi prodotti possono essere utilizzati o applicati esclusivamente da infermieri, vi è soltanto un IMR cure. I semplici materiali di consumo con un legame diretto con le cure (p. es. guanti, garza, disinfettante, mascherina e abbigliamento protettivo) nonché il materiale e gli apparecchi riutilizzabili per vari pazienti (p. es. sfigmomanometri, stetoscopi, termometri clinici, speciali cuscini ergonomici, strumenti riutilizzabili come forbici e pinzette) vengono attribuiti alla categoria A. I prodotti di categoria A non fanno parte dell’EMAp e sono rimunerati in conformità alle regole del finanziamento delle cure secondo l’articolo 25 e 25a LAMal e l’articolo 7 e segg. OPre.
4.2 Numeri di posizione
Le prime due cifre del numero di posizione definiscono il gruppo di prodotti. Le coppie di cifre che seguono, separate da un punto, designano in successione la categoria rispettivamente le sottocategorie, il relativo prodotto e l’accessorio / il materiale di consumo. L’ultima cifra specifica se la posizione è applicabile in sistema di noleggio e / o di acquisto: cifra 1 = acquisto, 2 = noleggio, 3 = acquisto e noleggio. Un numero di posizione per l’acquisto di un apparecchio termina con la cifra 1 e quello per il suo noleggio con la cifra 2. Nel caso di posizioni per accessori, materiale di consumo e altri indennizzi (p. es. consegna) in relazione ad un apparecchio, le posizioni che terminano con la cifra 1 possono essere aggiunte alla fattura solo in caso di acquisto del relativo apparecchio, le posizioni che terminano con la cifra 2 solo in caso di noleggio dello stesso. Le posizioni che terminano con la cifra 3 possono essere aggiunte alla fattura sia che si tratti di un apparecchio acquistato che di un apparecchio noleggiato.
4.3 Noleggio / acquisto, cumulo di posizioni
Per il noleggio e l’acquisto le posizioni vengono registrate separatamente (art. 24 cpv. 4 OPre). L’unità dell’importo registrato (p. es. al pezzo, noleggio giornaliero ecc.) è indicata di volta in volta per ogni posizione. Gli assicuratori assumono i costi nell’ambito dell’IMR applicabile solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, l’assicuratore assume i costi d’adeguamento e di manutenzione necessari, se ciò è previsto nell’elenco. In caso di noleggio i costi d’adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio (art. 24 cpv. 5 OPre).
Posizioni con diverse funzioni terapeutiche o diagnostiche in linea di principio possono essere cumulate. Accessori e materiale di consumo possono però essere combinati solo con il prodotto cui sono destinati. Eventuali eccezioni o indicazioni particolari sono espressamente menzionate.
4.4 Limitazioni
I prodotti possono avere delle limitazioni quanto ad indicazioni mediche, quantità e durata dell’applicazione. I prodotti soggetti a limitazione sono contrassegnati da una „L“ dopo il numero di posizione. Le limitazioni possono valere per singoli prodotti, sottogruppi o interi gruppi di prodotti e sono indicate alla posizione in questione.
4.5 Riparazioni
Le riparazioni sono comprese nel prezzo di noleggio. Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto: rimunerazione secondo le spese (in caso di utilizzo accurato senza colpa propria), dopo la scadenza della garanzia e soltanto previa garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore-malattie.
4.6 «all’anno», «pro rata» e «per anno civile»
Una terapia, rispettivamente l’utilizzo dei relativi prodotti spesso non ha inizio il 1° gennaio di un determinato anno. La rimunerazione «all’anno (pro rata)» di un importo massimo rimunerabile (IMR) si riferisce sempre alla parte dell’anno civile in cui la terapia è stata effettivamente applicata.
Esempio: l’utilizzo regolare di materiale da consumo con un IMR di fr. 400.- all’anno pro rata avviene per la prima volta a partire dal 1° ottobre. Nell’anno del primo utilizzo deve essere rimunerata la parte dell'IMR per l’anno civile in corso (3 mesi), pari a un importo (pro rata) di fr. 100.-. Nell’anno successivo la terapia viene proseguita in modo permanente e l'IMR sarà di fr. 400.- per l’intero anno civile. Se si acquista il materiale già a ottobre per un importo di fr. 100.-, tale importo rientra nell’IMR «all’anno (pro rata)» anche se calcolato sul mese ammonta a fr. 33.33. L’IMR all’anno (pro rata) consente di gestire le fluttuazioni della domanda durante la terapia. Come regola generale, la rimunerazione è arrotondata a numeri interi di pezzi, ad esempio se un prodotto deve essere sostituito ogni due settimane.
L'IMR «all’anno» viene perlopiù impiegato per apparecchi o mezzi ausiliari che non vengono acquistati più volte all’anno o che richiedono un utilizzo non regolare. Rappresenta la rimunerazione massima possibile nei 365 giorni a partire dalla data del primo utilizzo, vale a dire non per anno civile bensì per anno di terapia.
Esempio: le lenti per occhiali / lenti a contatto vengono rimunerate al massimo una volta all’anno fino al 18° anno d’età secondo un IMR. Se il primo utilizzo avviene il 31 ottobre 2015, una nuova rimunerazione potrà essere ottenuta non prima di novembre 2016.
In casi eccezionali, l'IMR all’anno può essere applicato anche a materiale che deve essere acquistato più volte all’anno, ma che richiede un uso irregolare. Un esempio è rappresentato dalle strisce reattive per il controllo della glicemia per i diabetici non dipendenti da insulina. In questo caso, un impiego quotidiano (corrispondente a una rimunerazione pro rata) è indicato a livello medico solo in casi eccezionali e deve essere invece possibile eseguire misurazioni più frequenti per brevi periodi, ad esempio per adeguare la terapia.
Nel contempo, questo approccio consente di limitare il la rimunerazione a una confezione piccola di strisce nel caso in cui le misurazioni della glicemia abbiano inizio verso la fine dell’anno.
L’IMR «per anno civile» è l’importo massimo che può essere rimunerato per quell’anno civile indipendentemente dalla data della prima prescrizione. È applicato quando, nell’ambito di una terapia a lungo termine che inizia verso la fine dell’anno, i costi iniziali del materiale sono alti e per questo eventualmente non più coperti col regime «pro rata».
Esempio: Una persona è dimessa dall’ospedale il 1° ottobre con una recente tracheotomia. Per i restanti 3 mesi dell’anno, nel caso di regime «per anno civile», la persona, per il materiale di consumo, ha diritto all’intero IMR. Nel caso invece di regime «all’anno (pro rata)» ha diritto soltanto a un quarto dell’IMR.
4.7 Descrizioni nella colonna IMR cure
In linea di principio la colonna IMR contiene l’importo massimo rimunerabile. In via eccezionale una posizione EMAp può non contenere un IMR cure o contenere un’annotazione:
- Le seguenti posizioni non contengono alcun IMR:
- rimunerazione secondo le posizioni della tariffa dell’ASTO
- rimunerazione secondo le posizioni della tariffa dell’OSM
- rimunerazione secondo la tariffa merce commerciale LAINF / AM / AI
- rimunerazione secondo le disposizioni dell’AVS / AI
- ausili per indossare i dispositivi: rimunerazione solo in caso di utilizzazione propria
- rimunerazione in conformità alle regole del finanziamento delle cure secondo l’articolo 25 e 25a LAMal e l’articolo 7 e segg. OPre
- Le posizioni della «categoria A» sono posizioni che sono rimunerate nell’ambito dell’utilizzazione propria secondo l’IMR utilizzazione propria. In caso di utilizzo da parte di infermieri la rimunerazione avviene in conformità alle regole del finanziamento delle cure secondo l’articolo 25 e 25a LAMal e l’articolo 7 e segg. OPre.
4.8 Formati / volumi / pesi diversi
Per quanto riguarda i diversi formati, volumi e pesi non elencati si applica l’importo massimo del formato (in base alla superficie), del volume o del peso più vicino. I formati, i volumi e i pesi intermedi sono attribuiti al formato (in base alla superficie), volume o peso inferiore.
6 Abbreviazioni
- AI
- Assicurazione invalidità
- AINF
- Assicurazione infortuni
- AM
- Assicurazione militare
- art.
- articolo
- ASTO
- Association Suisse des Techniciens en Orthopédie
- AVS
- Assicurazione vecchiaia e superstiti
- cpv.
- capoverso
- DFI
- Dipartimento federale dell’interno
- EMAp
- Elenco dei mezzi e degli apparecchi
- ES
- Elenco delle specialità
- IVA
- Imposta sul valore aggiunto
- L
- Limitazione
- LAINF
- Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni
- LAMal
- Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie
- lett.
- lettera
- n.
- numero
- IMR
- Importo massimo della rimunerazione
- OAMal
- Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie
- ODmed
- Ordinanza relativa ai dispositivi medici (RU 812.213)
- OPre
- Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni)
- OMS
- Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization, WHO)
- OSM (tariffa)
- Tariffa per lavori alle scarpe d’ordine tecnico-ortopedico dello Schweizerischer Schuhmacher und Orthopädieschuhmachermeister-Verband (SSOMV)
- Rev.
- Revisione: genere della revisione di una posizione nell’attuale EMAp:
- B
- modifica dell’importo massimo rimunerabile utilizzazione propria
- C
- testo modificato
- N
- nuova posizione
- P
- modifica dell’importo massimo rimunerabile cure
- S
- posizione soppressa
- V
- proroga della copertura obbligatoria
- UFCL
- Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
- UFAS
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
- UFSP
- Ufficio federale della sanità pubblica