Occhiali di ossigeno Dahlhausen per adulti (curvi) 50 pz.

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Pharmacode 7630968
Categoria Cura e igiene
Sottocategoria Prodotti complementari
Sterilità Non sterile
Riutilizzabilità Monouso
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Capitolo: 14 Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria 14.10 Ossigenoterapia 14.10d Materiale di consumo per l’ossigenoterapia

Mostra la definizione Nascondi la definizione Gruppo di prodotti 14

Questi prodotti svolgono la loro azione terapeutica attraverso le vie respiratorie. I prodotti servono agli scopi seguenti:

• sostegno o sostituzione delle funzioni respiratorie in caso di disturbi respiratori o insufficienza respiratoria;

• sostegno o miglioramento della funzione della tosse e sostegno alla liberazione delle vie aeree dalle secrezioni (mobilizzazione delle secrezioni);

• applicazione di aerosol terapeutici tramite le vie respiratorie, sostegno all’inalazione di polveri.

Gli apparecchi per la misurazione delle funzioni respiratorie sono elencati nel gruppo di prodotti 21 (Apparecchi per misurare stati e funzioni dell’organismo). Gli apparecchi per inalazione e terapia respiratoria comprendono i seguenti sottogruppi di prodotti:

Apparecchi per inalazione

Questi apparecchi servono all’applicazione di aerosol terapeutici nelle vie respiratorie (apparecchi per inalazione). Con una corretta tecnica di inalazione da parte del paziente, il diametro e la massa delle goccioline, misurati come MMAD (Mass Median Aerodynamic Diameter, diametro mediano di massa degli aerosol in µm), sono decisivi per il luogo della deposizione (per esempio per i medicamenti broncodilatatori). Diametro delle goccioline da 2 a 5 µm (parte indicata in % come Fine Particle Fraction) per la deposizione nel parenchima polmonare, per esempio medicamenti vasodilatatori. Gli apparecchi per aerosol dosatori e inalatori di polveri sono legati al prodotto di marca specifico: per questo non figurano nell’EMAp, ma nell’Elenco delle specialità (ES).

Camere a espansione per aerosol dosatori

Questi apparecchi servono a migliorare l’applicazione del medicamento per mezzo di aerosol dosatori, soprattutto in caso di difficoltà ad inspirare la dose di aerosol contemporaneamente alla sua emissione o di disponibilità a collaborare limitata.

Apparecchi per rimuovere i secreti dalle vie respiratorie

Questi apparecchi hanno la funzione di facilitare il distacco e l’eliminazione del muco nelle vie respiratorie.

Apparecchi di terapia respiratoria per allenamento della muscolatura respiratoria

Gli apparecchi di terapia respiratoria per allenamento della muscolatura respiratoria favoriscono la mobilizzazione delle secrezioni e i colpi di tosse rinforzando la muscolatura respiratoria.

Ossigenoterapia

L’ossigenoterapia può essere praticata come trattamento di breve durata (insufficienza respiratoria transitoria o terminale in caso di gravi malattie), come trattamento a lungo termine di attacchi (in caso di cefalea a grappolo) o come trattamento di lunga durata (in caso di affezioni croniche polmonari o delle vie respiratorie).

Ossigenoterapia di lunga durata (o long-term oxygen therapy LTOT)

Per raggiungere gli scopi della terapia (abbassamento dell’ipertensione arteriosa polmonare, aumento dell’aspettativa di vita) va somministrato ossigeno perlopiù in piccole dosi per almeno 16 ore al giorno.

Indicazione

L’ossigenoterapia viene effettuata secondo le linee guida terapeutiche vigenti basate sull’evidenza anche senza che l’EMAp vi faccia esplicitamente riferimento. La condizione fondamentale per l’assunzione dei costi è la diagnosi di una cefalea a grappolo o di una mancanza di ossigeno accertata con metodi appropriati (valori adattati all’età). Pertanto, in assenza di ipossiemia, anche i pazienti palliativi con dispnea non devono essere trattati primariamente con ossigeno. Per alleviare la dispnea sono più efficaci gli oppioidi.

Per trattamenti o sistemi più complessi e per terapie che durano più di 3 mesi è richiesta un’indicazione appropriata di un medico specialista (in via eccezionale sotto forma di valutazione del caso sulla base della cartella medica). Per i trattamenti di lunga durata invariati con sistemi semplici, le ulteriori prescrizioni possono essere effettuate nel singolo caso dai medici di base. Alcuni sistemi esigono l’indicazione regolare di uno specialista.

Scelta del sistema

A dipendenza della situazione individuale (indicazione per l’ossigenoterapia, durata quotidiana del trattamento, quantità di ossigeno supplementare necessario sotto sforzo, situazione dell’alloggio, mobilità diversa fuori casa), possono rivelarsi efficaci, appropriati ed economici diversi sistemi o diverse combinazioni di sistemi.

Un’ossigenoterapia di lunga durata con bombole di gas compresso in genere è obsoleta ed è estremamente antieconomica.

Per la terapia di breve durata, nell’ambito del trattamento a lungo termine di attacchi di cefalea a grappolo e per il trattamento mobile di pazienti pediatrici con un fabbisogno di ossigeno molto basso nell’ambito dell’ossigenoterapia di lunga durata, si possono ancora utilizzare anche le bombole di ossigeno compresso.

Garanzia di assunzione dei costi

In alcune situazioni (p. es. prima dell’acquisto di sistemi costosi, prima dell’inizio di una terapia con ossigeno liquido o in caso di combinazione di determinati sistemi) per garantire una terapia economica, si deve ottenere precedentemente una garanzia speciale dell’assicuratore che a tale scopo tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia.

Nel caso dell’ossigeno liquido, per ottenere la garanzia richiesta prima dell’inizio della terapia, occorre presentare un preventivo per il trattamento previsto (fabbisogno di ossigeno, numero e dimensione dei contenitori, frequenza di consegna) affinché si possa confrontare la sua economicità e la sua appropriatezza rispetto ad altri sistemi.

Analogamente, prima dell’acquisto di concentratori d’ossigeno occorre presentare un preventivo con indicato l’intervallo di sostituzione del setaccio molecolare ed eventualmente delle batterie specifico e previsto per il modello di apparecchio scelto, compresi i loro prezzi.

Sistemi portatili

Un’ossigenoterapia di lunga durata tramite un sistema portatile presuppone un chiarimento preliminare corretto nonché un’indicazione rinnovata a intervalli regolari da parte di medici specialisti, e necessita di istruzioni particolari da parte di personale paramedico specializzato.

La mobilità durante gli spostamenti e fuori casa riguarda situazioni regolari in base alla condotta di vita abituale dell’assicurato in cui quest’ultimo è fuori dalla portata di una fonte di ossigeno fissa e di conseguenza dipende da sistemi non collegati alla rete elettrica. Pertanto, l’uso di un concentratore d’ossigeno in una residenza secondaria allacciata alla rete elettrica non è considerato un utilizzo portatile dato che i concentratori d’ossigeno fissi si prestano per essere portati appresso in automobile. L’indicazione per un sistema portatile è stabilita conformemente alle linee guida terapeutiche vigenti. In alcuni casi, per la rimunerazione di sistemi portatili per l’utilizzo durante gli spostamenti e fuori casa (concentratori d’ossigeno portatili, ossigeno liquido) è necessaria una garanzia speciale annuale dell’assicuratore affinché eventuali cambiamenti nella mobilità fuori casa dell’assicurato siano tenuti in considerazione. Per le persone che non escono più dalla loro abitazione sono all’occorrenza disponibili sistemi più appropriati ed economici. Anche se una garanzia speciale non è richiesta, l’assicuratore può chiedere di verificare che nel singolo caso nessun altro sistema è appropriato e che quello scelto regge il confronto con altri in termini di economicità.

Se il concentratore d’ossigeno portatile è noleggiato, è necessario ottenere una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore prima di proseguire il trattamento al di là dei 3 mesi. In questo lasso di tempo, la terapia (inclusa l’eventuale funzione attivante) ha potuto essere sufficientemente testata e il beneficio terapeutico ottenuto e atteso deve essere presentato per valutare se, in base all’economicità del trattamento previsto, è ora opportuno acquistare l’apparecchio.

Pezzi di ricambio per concentratori d’ossigeno dopo l’acquisto

La durata di vita dei setacci molecolari varia a seconda del modello di apparecchio. Le batterie dei concentratori d’ossigeno portatili devono essere sostituite a intervalli diversi a dipendenza dell’uso e del modello dell’apparecchio. I prezzi di mercato di entrambi i pezzi di ricambio variano sensibilmente e, in caso di utilizzo pluriennale, influenzano l’economicità del trattamento scelto. Per questo motivo, alla domanda di garanzia di assunzione dei costi prima dell’acquisto dell’apparecchio vanno già allegati i relativi dati specifici dell’apparecchio per il trattamento previsto. La rimunerazione effettiva si orienterà su tali indicazioni (preventivo) ma non supererà l’importo massimo rimunerabile.

Materiale di consumo

Per assicurato e per anno viene rimunerata solo una delle posizioni per il materiale di consumo, indipendentemente dal numero di sistemi di ossigeno utilizzati. Un cambiamento del forfait nel corso dell’anno è possibile, per esempio in caso di opportuno adattamento della terapia. Le persone che utilizzano la posizione «Materiale di consumo per l’ossigenoterapia per un fabbisogno di ossigeno sotto sforzo ≥ 6 l / min», utilizzano anche una fonte o un sistema di ossigeno con una potenza adeguata (gas liquefatto, concentratore fisso con flusso di ossigeno elevato o gas compresso in caso di cefalea a grappolo).

Dati tecnici

L’ossigeno medicale è un medicamento la cui rimunerazione è ancora temporaneamente disciplinata in via eccezionale nell’EMAp finché non sarà iscritto nell’elenco delle specialità. Bombole di gas compresso:

Riempite con 200 bar (MPa). 1 l di gas compresso corrisponde a 200 l di ossigeno gassoso.

Ossigeno liquido:

Immagazzinato in un contenitore termoisolato. Punto di ebollizione O = -183 °C. 1 l di ossigeno liquido corrisponde ad 860 l di ossigeno gassoso.

Apparecchi per il trattamento dei disturbi respiratori durante il sonno

Gli apparecchi per il trattamento ventilatorio dei disturbi respiratori durante il sonno (Apparecchi CPAP [Continuous Positi-ve Airway Pressure], apparecchi di ventilazione servo-automatica, apparecchi bi- Level PAP) erogano una pressione positi-va continua nelle vie respiratorie che le mantengono aperte.

Gli apparecchi per l’assistenza respiratoria non ventilatoria (ortesi d’avanzamento mandibolare) impediscono l’ostruzione del cavo faringeo tramite l’avanzamento meccanico della mandibola. L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie conformemente all’art. 17 lett. f OPre e all’art. 19 lett. e OPre.

Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio

Respiratori che, in caso d’insufficienza ventilatoria, assistono la funzione ventilatoria in modo temporaneo (apparecchi di assistenza respiratoria) o la sostituiscono in modo permanente (apparecchi per persone permanentemente dipendenti da un’assistenza respiratoria).

Mostra la descrizione Nascondi la descrizione 14

Riparazioni degli apparecchi nell’ambito del sistema d’acquisto: rimunerazione secondo le spese in caso di utilizzo accurato senza colpa propria, dopo la scadenza della garanzia e solo previa garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore-malattie.

Mostra la descrizione Nascondi la descrizione 14.10

Per l’ossigenoterapia sono a disposizione diversi sistemi con gli stessi benefici terapeutici. Indipendentemente dal consumo, dal periodo di utilizzazione e dal bisogno per la mobilità si deve scegliere il sistema di volta in volta più economico. Per ulteriori informazioni in merito si rimanda al capitolo 5 «Definizioni e spiegazioni sui singoli gruppi di prodotti».

Mostra la descrizione Nascondi la descrizione 14.10d

Il materiale di consumo viene rimunerato per paziente e per anno, indipendentemente dal numero di sistemi o apparecchi utilizzati per l’ossigenoterapia. Per paziente viene rimunerato solo un forfait (con riserva di cambiamento in caso di adattamento della terapia nel corso dell’anno).

Importi massimi rimborsabili (IMR) in CHF, IVA inclusa
Che cos’è l’IMR?

L’importo massimo rimunerabile (IMR) è l’importo che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) rimunera al massimo, IVA inclusa. L’IMR utilizzazione propria si applica quando l’assicurato utilizza il prodotto da sé o con l’aiuto di familiari; l’IMR cure, ridotto, si applica in casa di cura e in caso di fatturazione da parte di infermieri o di organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. Un importo superiore all’IMR, l’aliquota percentuale e la franchigia sono a carico dell’assicurato.

Testo completo nelle spiegazioni qui sotto
  • 14.10.60.00.1
    acquisto

    L’ultima cifra del numero di posizione indica a che cosa si applica la posizione: 1 = acquisto, 2 = noleggio, 3 = acquisto e noleggio. Gli accessori con la cifra finale 1 sono rimunerati solo in caso di acquisto dell’apparecchio, quelli con la cifra finale 2 solo in caso di noleggio.

    Testo completo nelle spiegazioni qui sotto
    Materiale di consumo per l’ossigenoterapia per un fabbisogno di ossigeno sotto sforzo ≤ 6 l O2 / min
    Cure
    167,12
    Utilizzazione propria
    185,69
    per anno (pro rata)

    «all’anno (pro rata)»: è rimunerata la parte dell’anno civile in cui si svolge la terapia (inizio il 1° ottobre: un quarto). «all’anno»: al massimo una volta in 365 giorni dal primo acquisto. «per anno civile»: l’intero importo nell’anno civile in corso, indipendentemente dall’inizio.

    Testo completo nelle spiegazioni qui sotto
    Valido a partire dal
    Rev. B, P
    • B: modifica dell’importo massimo rimunerabile utilizzazione propria
    • P: modifica dell’importo massimo rimunerabile cure

    Tipo dell’ultima modifica della posizione nell’elenco attuale.

    Testo completo nelle spiegazioni qui sotto
    Mostra altri dettagli Nascondi i dettagli

    (comprende occhiali, mascherine e cannule per ossigeno, raccordi per cannule, Fire Safe (per ridurre il rischio d’incendio), valvole antiritorno, protezioni antidecubito e trappole per l’acqua)

Mostra la limitazione Nascondi la limitazione vale per 14.10.60.00.1 (capitolo 14.10)

Per l’ossigenoterapia si applicano le seguenti limitazioni: • Mancanza di ossigeno accertata con metodi appropriati (p. es. saturazione dell’ossigeno, emogasanalisi) o • Diagnosi di una cefalea a grappolo Per la continuazione della terapia al di là dei 3 mesi, l’indicazione per l’ossigenoterapia e la sua modalità devono essere inoltre stabilite: • da medici specialisti in pediatria con formazione approfondita in pneumologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, rivisto il 16 giugno 2016. Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref) oppure da medici specialisti in pneumologia • o, nel caso di persone in situazioni palliative alla fine della loro vita, da medici specialisti delle seguenti discipline: pediatria, pneumologia o medicina interna generale • nel caso di diagnosi di cefalea a grappolo, da medici specialisti in neurologia

Mostra la limitazione Nascondi la limitazione vale per 14.10.60.00.1

Non applicabile con le posizioni 14.10.61.00.1 e 14.10.62.00.1

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2.2 Regolamentazione delle rimunerazioni EMAp (art. 20 segg. OPre)

In caso di utilizzo diretto da parte degli assicurati o, se del caso, con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento, o in caso di utilizzo nel quadro della fornitura di cure da parte di personale infermieristico indipendente o da parte di organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio, vengono rimunerati dall’AOMS i mezzi e gli apparecchi elencati nell’EMAp fino all’importo massimo rimunerabile indicato nell’EMAp utilizzazione propria (IMR utilizzazione propria; art. 24 cpv. 1 OPre) se:

  1. corrispondono alla descrizione di una posizione EMAp;
  2. sono stati immessi sul mercato ai sensi della legislazione federale o cantonale
  3. adempiono il necessario scopo terapeutico o lo scopo di vigilanza del trattamento di una malattia e delle sue conseguenze;
  4. sono prescritti da un medico;
  5. sono consegnati da un servizio di consegna autorizzato secondo l’articolo 55 OAMal

I mezzi e gli apparecchi utilizzati direttamente dagli assicurati o, se del caso, con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento possono essere prescritti anche da un chiropratico nel quadro dell’articolo 4 lettera c OPre.

In caso di utilizzo di mezzi e apparecchi durante il soggiorno dell’assicurato in casa di cura o di fatturazione da parte di infermieri o di organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio, l’AOMS rimunera i mezzi e gli apparecchi elencati nell’EMAp fino all’IMR ridottoindicato nell’EMAp (=IMR cure; art. 24 cpv. 2 OPre), se sono soddisfatte le condizioni sopra menzionate alle lettere a-d.

Mezzi e apparecchi che non corrispondono alla descrizione di una posizione EMAp non possono essere fatturati a carico dell’AOMS. Emettere fatture facenti riferimento a un numero di posizione analogo è illecito.

I mezzi e gli apparecchi considerati prodotti rientranti nel campo di applicazione dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213), per l’immissione in commercio sul mercato svizzero devono soddisfare i requisiti dell’ODmed (art. 23 OPre). La vigilanza e l’esecuzione dell’ODmed spettano a Swissmedic, Istituto svizzero degli agenti terapeutici, sezione dei dispositivi medici, Hallerstrasse 7, casella postale, CH-3012 Berna.

I mezzi e gli apparecchi considerati derrate alimentari secondo l’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE; RS 817.022.104 [Alimenti a fini medici speciali, v. anche capitolo 3 ODPPE]), per l’immissione in commercio sul mercato svizzero devono soddisfare i requisiti dell’ODPPE (art. 23 OPre). La vigilanza e l’esecuzione dell’ODPPE spettano ai Cantoni.

Per ogni tipo di prodotto di mezzi e apparecchi è fissato un IMR. Per mezzi e apparecchi utilizzati dall’assicurato stesso o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento, si applica l’IMR utilizzazione propria. Per mezzi e apparecchi utilizzati sia dall’assicurato stesso (o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento) sia nell’ambito di una cura secondo l’articolo 25a LAMal vale l’IMR cure ridotto, se il prodotto è utilizzato durante il soggiorno dell’assicurato in casa di cura o è fatturato da infermieri o da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. Gli IMR elencati nell’EMAp rappresentano l’importo massimo che gli assicuratori possono rimunerare nell’ambito dell’AOMS (art. 24 cpv. 3 OPre). Nei limiti di questo IMR l’assicurato può scegliere liberamente uno specifico prodotto idoneo, fermo restando che un eventuale prezzo più elevato è a suo carico (art. 24 cpv. 3 OPre). In caso di utilizzo di mezzi e apparecchi durante il soggiorno dell’assicurato in una casa di cura o di fatturazione da parte di infermieri od organizzazioni di cure e di aiuto a domicilio dovrebbero se possibile trovare impiego prodotti convenienti, in modo da rispettare l’IMR. Rientra nell’obbligo del fornitore di prestazioni informare l’assicurato in merito a costi non assunti dall’AOMS. Mezzi e apparecchi non sono compresi nella protezione tariffale (art. 44 cpv.1 LAMal). Per la rimunerazione di mezzi e apparecchi elencati nell’EMAp, gli assicuratori possono concordare tariffe secondo l’articolo 46 LAMal con le case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio o con gli infermieri (art. 24 cpv.6 OPre).

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è compresa in questi importi. Per la fatturazione è determinante il prezzo effettivo che include l’IVA (attualmente 8.1 % per prodotti rientranti nel campo di applicazione dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici e 2.6 % per prodotti rientranti nel campo di applicazione dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali).Gli IMR dell’EMAp corrispondono di regola a un prezzo medio dei prodotti appropriati disponibili sul mercato. La valutazione dell’economicità tiene conto del prezzo all’estero.

Inoltre, anche per quanto concerne i mezzi e gli apparecchi, l’assicurato partecipa ai costi con aliquota percentuale e franchigia sul massimo importo rimunerabile (vedi art. 64 LAMal, art. 103 OAMal).

4.1 Gruppi di prodotti

I prodotti sono divisi in gruppi secondo la loro funzione. Rispetto agli altri elenchi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie l’EMAp ha la particolarità di menzionare solo descrizioni generali dei prodotti senza indicare alcuna marca.

Le disposizioni citate sotto il titolo di un gruppo o sottogruppo di prodotti valgono per tutte le posizioni del gruppo (p. es. per formati diversi, non elencati, del materiale per medicazione).

Nei gruppi di prodotti esistenti sono elencati prodotti che possono essere utilizzati sia dall’assicurato stesso o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento sia nell’ambito di una cura secondo l’articolo 25a LAMal (corrispondenti alla categoria B). In caso di utilizzo da parte dell’assicurato stesso (o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento) si applica l’IMR (= IMR utilizzazione propria: art. 24 cpv. 2 OPre). In caso di utilizzo del prodotto durante il soggiorno dell’assicurato in una casa di cura o di fatturazione da parte di infermieri o di organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio si applica un IMR ridotto (= IMR cure; art. 24 cpv. 2 OPre).

I mezzi e gli apparecchi utilizzati o applicati esclusivamente da infermieri e che non possono essere utilizzati dall’assicurato stesso oppure con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento sono contenuti nell’EMAp e collocati nella categoria C. Dal momento che questi prodotti possono essere utilizzati o applicati esclusivamente da infermieri, vi è soltanto un IMR cure. I semplici materiali di consumo con un legame diretto con le cure (p. es. guanti, garza, disinfettante, mascherina e abbigliamento protettivo) nonché il materiale e gli apparecchi riutilizzabili per vari pazienti (p. es. sfigmomanometri, stetoscopi, termometri clinici, speciali cuscini ergonomici, strumenti riutilizzabili come forbici e pinzette) vengono attribuiti alla categoria A. I prodotti di categoria A non fanno parte dell’EMAp e sono rimunerati in conformità alle regole del finanziamento delle cure secondo l’articolo 25 e 25a LAMal e l’articolo 7 e segg. OPre.

4.2 Numeri di posizione

Le prime due cifre del numero di posizione definiscono il gruppo di prodotti. Le coppie di cifre che seguono, separate da un punto, designano in successione la categoria rispettivamente le sottocategorie, il relativo prodotto e l’accessorio / il materiale di consumo. L’ultima cifra specifica se la posizione è applicabile in sistema di noleggio e / o di acquisto: cifra 1 = acquisto, 2 = noleggio, 3 = acquisto e noleggio. Un numero di posizione per l’acquisto di un apparecchio termina con la cifra 1 e quello per il suo noleggio con la cifra 2. Nel caso di posizioni per accessori, materiale di consumo e altri indennizzi (p. es. consegna) in relazione ad un apparecchio, le posizioni che terminano con la cifra 1 possono essere aggiunte alla fattura solo in caso di acquisto del relativo apparecchio, le posizioni che terminano con la cifra 2 solo in caso di noleggio dello stesso. Le posizioni che terminano con la cifra 3 possono essere aggiunte alla fattura sia che si tratti di un apparecchio acquistato che di un apparecchio noleggiato.

4.3 Noleggio / acquisto, cumulo di posizioni

Per il noleggio e l’acquisto le posizioni vengono registrate separatamente (art. 24 cpv. 4 OPre). L’unità dell’importo registrato (p. es. al pezzo, noleggio giornaliero ecc.) è indicata di volta in volta per ogni posizione. Gli assicuratori assumono i costi nell’ambito dell’IMR applicabile solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, l’assicuratore assume i costi d’adeguamento e di manutenzione necessari, se ciò è previsto nell’elenco. In caso di noleggio i costi d’adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio (art. 24 cpv. 5 OPre).

Posizioni con diverse funzioni terapeutiche o diagnostiche in linea di principio possono essere cumulate. Accessori e materiale di consumo possono però essere combinati solo con il prodotto cui sono destinati. Eventuali eccezioni o indicazioni particolari sono espressamente menzionate.

4.4 Limitazioni

I prodotti possono avere delle limitazioni quanto ad indicazioni mediche, quantità e durata dell’applicazione. I prodotti soggetti a limitazione sono contrassegnati da una „L“ dopo il numero di posizione. Le limitazioni possono valere per singoli prodotti, sottogruppi o interi gruppi di prodotti e sono indicate alla posizione in questione.

4.6 «all’anno», «pro rata» e «per anno civile»

Una terapia, rispettivamente l’utilizzo dei relativi prodotti spesso non ha inizio il 1° gennaio di un determinato anno. La rimunerazione «all’anno (pro rata)» di un importo massimo rimunerabile (IMR) si riferisce sempre alla parte dell’anno civile in cui la terapia è stata effettivamente applicata.

Esempio: l’utilizzo regolare di materiale da consumo con un IMR di fr. 400.- all’anno pro rata avviene per la prima volta a partire dal 1° ottobre. Nell’anno del primo utilizzo deve essere rimunerata la parte dell'IMR per l’anno civile in corso (3 mesi), pari a un importo (pro rata) di fr. 100.-. Nell’anno successivo la terapia viene proseguita in modo permanente e l'IMR sarà di fr. 400.- per l’intero anno civile. Se si acquista il materiale già a ottobre per un importo di fr. 100.-, tale importo rientra nell’IMR «all’anno (pro rata)» anche se calcolato sul mese ammonta a fr. 33.33. L’IMR all’anno (pro rata) consente di gestire le fluttuazioni della domanda durante la terapia. Come regola generale, la rimunerazione è arrotondata a numeri interi di pezzi, ad esempio se un prodotto deve essere sostituito ogni due settimane.

L'IMR «all’anno» viene perlopiù impiegato per apparecchi o mezzi ausiliari che non vengono acquistati più volte all’anno o che richiedono un utilizzo non regolare. Rappresenta la rimunerazione massima possibile nei 365 giorni a partire dalla data del primo utilizzo, vale a dire non per anno civile bensì per anno di terapia.

Esempio: le lenti per occhiali / lenti a contatto vengono rimunerate al massimo una volta all’anno fino al 18° anno d’età secondo un IMR. Se il primo utilizzo avviene il 31 ottobre 2015, una nuova rimunerazione potrà essere ottenuta non prima di novembre 2016.

In casi eccezionali, l'IMR all’anno può essere applicato anche a materiale che deve essere acquistato più volte all’anno, ma che richiede un uso irregolare. Un esempio è rappresentato dalle strisce reattive per il controllo della glicemia per i diabetici non dipendenti da insulina. In questo caso, un impiego quotidiano (corrispondente a una rimunerazione pro rata) è indicato a livello medico solo in casi eccezionali e deve essere invece possibile eseguire misurazioni più frequenti per brevi periodi, ad esempio per adeguare la terapia.

Nel contempo, questo approccio consente di limitare il la rimunerazione a una confezione piccola di strisce nel caso in cui le misurazioni della glicemia abbiano inizio verso la fine dell’anno.

L’IMR «per anno civile» è l’importo massimo che può essere rimunerato per quell’anno civile indipendentemente dalla data della prima prescrizione. È applicato quando, nell’ambito di una terapia a lungo termine che inizia verso la fine dell’anno, i costi iniziali del materiale sono alti e per questo eventualmente non più coperti col regime «pro rata».

Esempio: Una persona è dimessa dall’ospedale il 1° ottobre con una recente tracheotomia. Per i restanti 3 mesi dell’anno, nel caso di regime «per anno civile», la persona, per il materiale di consumo, ha diritto all’intero IMR. Nel caso invece di regime «all’anno (pro rata)» ha diritto soltanto a un quarto dell’IMR.

4.7 Descrizioni nella colonna IMR cure

In linea di principio la colonna IMR contiene l’importo massimo rimunerabile. In via eccezionale una posizione EMAp può non contenere un IMR cure o contenere un’annotazione:

  • Le seguenti posizioni non contengono alcun IMR:
    • rimunerazione secondo le posizioni della tariffa dell’ASTO
    • rimunerazione secondo le posizioni della tariffa dell’OSM
    • rimunerazione secondo la tariffa merce commerciale LAINF / AM / AI
    • rimunerazione secondo le disposizioni dell’AVS / AI
    • ausili per indossare i dispositivi: rimunerazione solo in caso di utilizzazione propria
    • rimunerazione in conformità alle regole del finanziamento delle cure secondo l’articolo 25 e 25a LAMal e l’articolo 7 e segg. OPre
  • Le posizioni della «categoria A» sono posizioni che sono rimunerate nell’ambito dell’utilizzazione propria secondo l’IMR utilizzazione propria. In caso di utilizzo da parte di infermieri la rimunerazione avviene in conformità alle regole del finanziamento delle cure secondo l’articolo 25 e 25a LAMal e l’articolo 7 e segg. OPre.

4.8 Formati / volumi / pesi diversi

Per quanto riguarda i diversi formati, volumi e pesi non elencati si applica l’importo massimo del formato (in base alla superficie), del volume o del peso più vicino. I formati, i volumi e i pesi intermedi sono attribuiti al formato (in base alla superficie), volume o peso inferiore.

6 Abbreviazioni

AI
Assicurazione invalidità
AINF
Assicurazione infortuni
AM
Assicurazione militare
art.
articolo
ASTO
Association Suisse des Techniciens en Orthopédie
AVS
Assicurazione vecchiaia e superstiti
cpv.
capoverso
DFI
Dipartimento federale dell’interno
EMAp
Elenco dei mezzi e degli apparecchi
ES
Elenco delle specialità
IVA
Imposta sul valore aggiunto
L
Limitazione
LAINF
Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni
LAMal
Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie
lett.
lettera
n.
numero
IMR
Importo massimo della rimunerazione
OAMal
Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie
ODmed
Ordinanza relativa ai dispositivi medici (RU 812.213)
OPre
Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni)
OMS
Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization, WHO)
OSM (tariffa)
Tariffa per lavori alle scarpe d’ordine tecnico-ortopedico dello Schweizerischer Schuhmacher und Orthopädieschuhmachermeister-Verband (SSOMV)
Rev.
Revisione: genere della revisione di una posizione nell’attuale EMAp:
B
modifica dell’importo massimo rimunerabile utilizzazione propria
C
testo modificato
N
nuova posizione
P
modifica dell’importo massimo rimunerabile cure
S
posizione soppressa
V
proroga della copertura obbligatoria
UFCL
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
UFAS
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFSP
Ufficio federale della sanità pubblica

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Garanzia del prodotto
Produttore P. J. Dahlhausen & Co. GmbH, Emil-Hoffmann-Str. 53, 50996 Köln, Germania
Origine del produttore EU
Importatore svizzero Cosanum AG, Brandstrasse 28, 8952 Schlieren, Svizzera
Ruolo di Sana Swiss Distributore
Medical devices
Gruppo prodotto Medical devices
Classe prodotto IIa MDD
Mandatario svizzero (CH-REP) Cosanum AG, Brandstrasse 28, 8952 Schlieren, Svizzera
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